Art. 9.
(Modifiche alla legge 6 febbraio
2007, n. 13).

      1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola (CAA)»;

          b) all'articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».

 

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Art. 10.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).

      1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».